Legge 104 del 1992
LEGGE 104/92: COSA TRATTA?
Questa legge, più nota comunemente come legge 104, si occupa:
- dell’ Assistenza;
- dell’ Integrazione Sociale;
- dei Diritti.
CHI E’ PERSONA CON HANDICAP
Tutte quelle persone che, a causa del proprio stato,subisce una condizione tale da determinare un processo:
- di svantaggio sociale;
- di emarginazione;
Il concetto di handicap non sostituisce mai va ad innovare,il concetto di invalido civile poichè guarda all’uomo nella sua globalità in rapporto con la società che gli è intorno.
I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92
L’ intento della Legge 104 è quello di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.
Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap. In realtà alcuni benefici sono previsti da altre disposizioni che però dipendono dal riconoscimento di persona handicappata. I benefici che si possono ottenere tramite la Legge 104 sono :
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE
portatore di handicap legge 104/92 art. 33, 6° comma possibilità di scelta di:
- n. 3 giorni di permesso mensile
- in alternativa è ammissibile solo in mesi diversi
- n.2 ore di permesso al giorno
PERMESSI LAVORATIVI
Persone che assistono con continuità un familiare in situazione di gravità Legge 104/92 art.33 comma 3 come previsto dal citato articolo possono fruire di tre giorni mensili di permesso per parente o affine entro il terzo grado di parentela convivente (nonché il coniuge) di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI
Legge 104 art, 1, 2, 3
Figlio minore di 3 anni:
- Prolungamento astensione facoltativa, non ricoverato in istituti specializzati.
- Alternativa riposi orari (2 ore giornaliere).
Figlio minore tra i 3 e i 18 anni:
- Permesso mensile di 3 giorni
La domanda deve essere presentata all'INPS ( ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ) di appartenenza o tramite Patronato alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall'ASL dalla quale risulta il riconoscimento di stato di handicap ai sensi dell' art.3 comma 3 della legge 104/1992. Per maggiori informazioni visitate QUESTA PAGINA del sito INPS.
AGEVOLAZIONI:
- Detrazioni fiscali;
- Detrazioni di spese sanitarie;
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto di protesi, sussidi
- e strumenti tecnologici (telefono cellulare, computer );
- l’esenzione dal pagamento della tassa governativa telefonia mobile;
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto e la trasformazione di veicoli per il trasporto di persone
- con handicap;
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- Permessi lavorativi retribuiti per la persona con handicap grave ,o per chi assiste un famigliare con
- handicap in stato di gravità.
RICONOSCIMENTO
Per essere riconosciuti come portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, bisogna sottoporsi a visita medica presso una apposita Commissione mista dell’Azienda USL dove assieme a quella del medico compaiono altre professionalità come quella dello psicologo/psichiatra, dell’assistente sociale e del medico di categoria onde valutare da più punti di vista ogni singolo caso. E’ prevista la possibilità di visite domiciliari per quelle persone con documentata impossibilità ad essere trasportate.
Per le visite domiciliari la domanda va inoltrata direttamente alla Segreteria della Commissione Invalidi Civili presentando una certificazione medica che espliciti l’assoluta incapacità della persona handicappata. Per prenotare la visita ci si rivolge ad un patronato o presso un centro di prenotazione, dotati di un a certificazione medica del medico curante o dello specialista che richiede tale visita.
COSA E’ NECESSARIO
Una volta prenotata la visita, occorre presentarsi alla visita della Commissione forniti della seguente documentazione:
- un documento di riconoscimento valido (documento d’identità, patente),
- il foglio di prenotazione,
- domanda in triplice copia;
- tutta la documentazione medica relativa alla patologia dichiarata.
E POI ?
Le risultanze della visita danno origine ad un documento (unico non ripetibile quindi per qualsiasi utilizzo usare una fotocopia) che esprime il parere della Commissione sul caso esaminato.
Questo parere sarà poi inviato per un ulteriore vaglio alla Commissione Medica Periferica che potrà esprimere:
PARERE DISCORDE
- Se il parere risulta discorde la Commissione di controllo può fissare una visita di accertamento;
PARERE FAVOREVOLE
- Se il parere risulta favorevole si completa l’iter della pratica.
In entrambi i casi il malato riceve comunicazione con la spedizione del verbale a mezzo di raccomandata A.R.
presso il proprio indirizzo.